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Le regole per viaggiare in macchina con cani e gatti

Nel contesto delle nostre abitudini quotidiane è spesso necessario prevedere la possibilità di trasportare anche i nostri animali sia per le loro necessità (tragitti verso cliniche veterinarie, toelettatura…) sia perché ci accompagnino durante le vacanze o per la caccia o, più semplicemente, soprattutto nel caso dei cani, per portarli a fare delle passeggiate in luoghi aperti, lontano dalla città, dove possono fare un po’ di attività fisica.

Un soggetto abituato fin da piccolo a salire in auto normalmente dovrebbe gradire questa modalità di trasporto, soprattutto se è in grado di associarla alla possibilità successiva di divertimento o, più semplicemente, all’opportunità di stare insieme al proprio padrone. Tuttavia, alcuni cani e molti gatti non amano viaggiare e l’auto per questi soggetti è fonte di stress, paura e disagi.

Per evitare le problematiche che si instaurano a seguito di un viaggio non gradito risulta molto importante abituarli fino da cuccioli con viaggi brevi da allungare gradualmente; evitare che soffrano il caldo a cui sono molto sensibili; fare, durante i lunghi percorsi, delle soste per farli bere e fare i bisogni; cercare di capire se soffrono il mal d’auto (in questi casi i sintomi sono simili ai nostri: nausea, abbattimento, aumento eccessivo della salivazione) ed eventualmente intervenire con farmaci consigliati dal veterinario.

A proposito del caldo, occorre prestare molta attenzione a non lasciare, soprattutto in estate, gli animali da soli nell’auto in sosta: la temperatura all’interno può rapidamente raggiungere e superare i 50°C provocando un colpo di calore con conseguenze anche mortali.

La legge regionale Toscana n. 59/2009, che tutela gli animali, vieta di trasportarli nei portabagagli chiusi. Possono viaggiare in contenitori o vani di veicoli a condizione che vi sia sufficiente circolazione d’aria, spazio tale da consentire loro di stare in piedi e di sdraiarsi, e che siano protetti da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche.

Per quanto riguarda la sicurezza, il codice della strada (art. 169) consente di trasportare nell’abitacolo un solo animale, purché in condizioni da non costituire impedimento o  pericolo per la guida. Se gli animali sono più di uno si possono trasportare, ma devono essere custoditi in una gabbia o contenitore oppure nel vano posteriore al posto di guida, separato da una rete o da un altro mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dalla Motorizzazione Civile.

I carrelli e i rimorchi, oltre a dover essere in regola con il codice della strada, devono garantire le stesse condizioni di benessere previste dalla legge regionale.

Per il trasporto ad uso privato di animali senza finalità di lucro, oltre alle raccomandazioni di cui sopra, non sono necessarie particolari autorizzazioni. In caso di trasporto di animali con finalità di tipo professionale (allevatori/addestratori/istruttori) o commerciali si rende, invece, necessaria l’autorizzazione al trasporto prevista dal Regolamento della Comunità Europea n. 1/2005 relativo alla loro protezione durante il trasporto.

In caso di dubbio è possibile contattare il personale veterinario del Settore Alimenti e Veterinaria dell’Asl 11 direttamente o previo appuntamento presso le sedi di Empoli, via dei Cappuccini n. 79 (tel. 0571 704800,  fax 0571 702568), da lunedì al venerdì ore 9 – 13, il lunedì pomeriggio ore 14,30 – 17,30; di Castelfranco Di Sotto, viale 2 Giugno 37 (tel. 0571 704256, fax 0571 704269), il lunedì, il mercoledì e il venerdì ore 9 – 13.