Vai al contenuto

Eutanasia: ok Commissioni Camera a 2 articoli testo, anche obiezione coscienza

Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) – Le Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno approvato gli art. 5 e art.5 bis del testo sul fine vita. Nel dettaglio è stato dato il via libera a 7 punti dell’art. 5. A partire dall’1, dove si legge che “la morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona malata ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell’ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all’atto del decesso”.

Al punto 2 “Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita formulata nelle forme di cui all’articolo quattro redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e sulle motivazioni che l’hanno determinata e lo inoltra al comitato di valutazione clinica di cui all’articolo sei territorialmente competente. il rapporto è corredato da una copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente.

Al punto 3: “Il rapporto deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative, e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza ossia esplicitamente rifiutato tale percorso assistenziale. Nel rapporto il medico è tenuto a indicare qualsiasi informazione da cui possa emergere che la richiesta di morte medicalmente assistita non sia libera, consapevole e informata. Per la stesura del rapporto e la valutazione clinica il medico può avvalersi della collaborazione di medici specialisti. Qualora ritenga che manchino palesemente i presupposti e le condizioni di cui all’articolo tre, il medico non trasmette la richiesta del comitato per la valutazione clinica, motivando la sua decisione”.

Punto 4: “Il comitato per la valutazione clinica entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta esprime un parere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti stabili dalla presente legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata. Al fine dell’espressione del parere, il comitato per la valutazione clinica può’ convocare il medico di riferimento o l’equipe sanitaria per un’audizione e poi altresì recarsi, anche a mezzo di un suo delegato, al domicilio del paziente per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera”.

Punto 5: “Ove il parere sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette, insieme a tutta la documentazione in suo possesso alla direzione sanitaria dell’azienda sanitaria territoriale o alla direzione sanitaria dell’azienda sanitaria ospedaliera di riferimento che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità cui al comma uno, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera e sia consentito anche alle persone prive di autonomia fisica. 5 bis: nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al comitato per la valutazione clinica in caso di parere contrario dello stesso comitato, resta ferma comunque la possibilità per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del parere”.

“6. La richiesta, la documentazione e il parere di cui ai precedenti commi fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico ove già attivato”. Punto 7: “il medico presente all’atto del decesso è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, e persiste la volontà di morte volontaria medicalmente assistita e che permangono le condizioni di cui all’articolo 3. 8. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti”.

Relativamente all'”Art.5bis – obiezione di coscienza- il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando le sollevi azioni di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento di cui all’articolo sei, al direttore dell’azienda sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente”.

Al punto 2 si legge che “L’obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma uno, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1. 3.- l’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente diretta al suicidio e non dall’assistenza antecedente l’intervento. 4. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla presente legge. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione”. A quanto si apprende, infine, le commissioni sono riconvocate dopo l’assemblea per la conclusione dei lavori.