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Cyberbullismo: 6% dei ragazzi ha subito minacce e offese

sofferenza-cyberbullismoIl cyberbullismo (o cybermobbing) consiste nell’invio ripetuto di messaggi offensivi tramite sms, in chat o sui social per molestare una persona. Tra i ragazzi che usano il cellulare e internet, il 5,9 % ha denunciato di aver subito ripetutamente azioni vessatorie tramite sms, mail, chat o social network.

Vittime, più di tutti, sono le ragazze: il 7,1% contro il 4,6% dei maschi. I cyberbulli spesso sono persone che la vittima ha già conosciuto a scuola o nel proprio quartiere e che la offendono, minacciano, ricattano e diffamano, così determinando nella stessa conseguenze molto gravi, come la perdita della fiducia in se stessi, stati di ansia e depressione e, in casi-limite, addirittura il suicidio. Facebook, instagram, twitter, snapchat, ask sono solo alcuni dei social-network utilizzati dalla stragrande maggioranza degli adolescenti. “I dati sono allarmanti” spiega l’Avvocato Salvatore Frattallone, penalista e LL.M., “secondo l’ultimo rapporto Istat siamo di fronte ad epidemia silenziosa, che riguarda ragazzi di età compresa fra i 14 e i 17 anni”.

Tuttavia, il confine tra un comportamento scherzoso e uno offensivo non è così netto: raramente i giovani si rendono conto delle conseguenze delle loro azioni nel momento in cui mettono in rete immagini offensive o le inviano agli amici. Di pochi giorni fa è la pubblicazione de «La nuova guida del Garante per la protezione dei dati personali, per insegnare la privacy e rispettarla a scuola», nel tentativo di responsabilizzare genitori, insegnanti e ragazzi al riguardo. Tentiamo di tracciare il punto della situazione.

I comportamenti messi in atto dai cyberbulli sono i più disparati: vengono attuati tramite internet, che determina una rapida e dilagante diffusione della “notizia”. Il cyberbullismo può consistere in qualsivoglia attività di denigrazione, pressione, molestia, ricatto, o persino nel furto d’identità; è rilevante anche l’acquisizione e il trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni. Lo scopo è isolare il minore, provocarne la sofferenza psicologica o anche la sua mera messa in ridicolo. Solo per fare un esempio, qualche anno fa dei ragazzini furono indagati dopo aver inserito in un blog accessibile a chiunque delle fotografie di una coetanea che la ritraevano all’interno della classe e mostranti il volto di questa inserita in un corpo di scimmia, accompagnandole peraltro da commenti denigratori (Cass. Pen., Sez. V, Sent. n° 23010, 06.02/28.05.2013). Altro comportamento diffuso è pure il “sexting”, neologismo utilizzato per indicare l’invio di messaggi, testi o immagini sessualmente espliciti, principalmente tramite lo smartphone, tablet o pc per mettere in imbarazzo il destinatario”.

Comportamenti che rappresentano un vero e proprio reato: “L’esempio fatto poc’anzi è un caso di diffamazione, punibile ai sensi dell’art. 595 c.p.: tale reato è integrato tutte le volte in cui, comunicando con due o più persone, si offende l’altrui reputazione e quindi l’onore e il decoro della vittima. Ma i reati sono diversi: istigazione al suicidio, atti persecutori, minacce, sostituzione di persona e altri ancora.

Per i reati perseguibili a querela di parte, è la vittima e quindi il minore a dover denunciare. In sua vece però, in quanto titolari della responsabilità genitoriale, potranno farlo anche la madre e/o il padre.Se il cyberbullo è un minore rischia una condanna penale irrogata dal Tribunale per i minorenni, ( D.P.R. n° 448/1988). L’ordinamento italiano è uno dei pochi a prevedere delle norme speciali per gli imputati minorenni, con un trattamento di favore volto alla risocializzazione del giovane.

Questi reati determinano una profonda sofferenza psicologica nella vittima, ma in sede penale non è possibile richiedere un risarcimento dei danni morali o biologici subiti.

Ma le molestie possono anche essere reali: se un ragazzo ne picchia un altro e l’aggressione viene ripresa con il telefonino, il terzo può essere citato in giudizio come complice. Si chiama “Knock out game” e si tratta di un “gioco” diffuso negli Stati Uniti, e che inizia a prendere piede anche in Italia, in cui l’unica regola è quella di avvicinare uno sconosciuto senza metterlo in allarme e stenderlo con un pugno. Metterlo knock out, appunto. E tutto questo mentre gli amici del picchiatore filmano tutto con il telefonino per poi postarlo su youtube o su altri social. Dal punto di vista giuridico, viene qui in rilievo l’istituto penale del concorso di persone. L’art. 110 c.p. punisce chiunque concorra alla commissione del reato. Ma sino ad oggi in Italia non c’è stata alcuna pena ‘esemplare’.

In tutti i casi in cui, a causa della non autorizzata diffusione di video-hard nella rete, una ragazza si suicidi, che cosa rischia chi li ha diffusi? Si configura il reato di diffamazione e di istigazione al suicidio. Il primo è un reato procedibile a querela di parte e se la vittima non aveva denunciato prima della morte non vi sono gli estremi per dar vita al processo penale. Nel caso di Tiziana Cantone, infatti, la Procura di Napoli ha chiesto l’archiviazione nei confronti di quattro persone denunciate per diffamazione dalla stessa vittima subito dopo la diffusione sul web dei video hard che la ritraevano; era stata lei stessa però a ritrattare le accuse in un momento successivo: secondo il P.M. dunque non esisterebbero i presupposti per esercitare l’azione penale. Le indagini proseguono invece per il reato di istigazione al suicidio, disciplinato dall’art. 580 c.p. con  reclusione da 5 a 12 anni nell’ipotesi non aggravata. La norma punisce, si badi, chiunque determini un’altra persona al suicidio, ne rafforzi il proposito già preesistente ovvero ne agevoli in qualsiasi modo l’esecuzione.